Obbligo iscrizione all’albo

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Obbligo iscrizione all’albo per infermieri pubblici dipendenti

L’obbligo di iscrizione sussiste per tutte le categorie di infermieri, liberi professionisti o dipendenti pubblici che siano.

Questa la posizione ufficiale espressa in proposito dalla Federazione Nazionale:

“La legge 43/06 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie e infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione  e  delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” non subordina affatto l’obbligo di iscrizione all’albo professionale all’esercizio della delega al Governo per la trasformazione dei Collegi in Ordini.

L’estensione dell’obbligo di iscrizione ai pubblici  dipendenti, infatti, è scritto al comma 3 dell’articolo 2 della legge 43/06 ove sono previsti i requisiti per l’esercizio della professione e non nell’articolo 4 ove è prevista la delega al Governo per la trasformazione dei Collegi in ordini, scaduta senza che vi sia stato dato corso.

L’art. 4 della legge 43/06 è quindi l’unica parte della legge inapplicabile.

In tal modo si è espresso anche nel 2014 l’allora sottosegretario alla Salute Paolo Fadda che rispondendo a un’interrogazione sulla sentenza della Corte di Cassazione 6491/2009 circa l’eventuale non obbligatorietà di iscrizione agli albi per i dipendenti, ha spiegato che “la recente legge n.  43 del 2006,  al comma 3 dell’articolo 2, prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale per gli esercenti le professioni sanitarie, estesa anche ai pubblici dipendenti, quale requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizioni l’attività sanitaria sia come libero professionista sia nell’ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente. Pertanto permane valido, allo stato attuale, quanto previsto dalla citata legge n.  43 del 2006.  Per quanto attiene alla operatività della stessa legge n.  43 del 2006 e, di conseguenza, alla possibilità di attuazione dei principi ivi contenuti, si osserva che soltanto l’articolo 4, concernente la concessione della delega al Governo per l’istituzione degli ordini e degli albi professionali, risulta essere inapplicabile, in quanto il termine temporale per la presentazione del relativo decreto legislativo è scaduto.  I restanti articoli della legge n.  43 del 2006, e quindi anche l’articolo 1, sono vigenti”.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in una nota, inviata alla Federazione Ipasvi nel gennaio 2009 aveva già sottolineato che: “alla luce di quanto previsto dal dettato normativo della legge 1° febbraio 2006, n. 43, l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale sancita dall’art. 2 gennaio comma 3, estesa anche ai pubblici dipendenti, è requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizioni l’attività sanitaria sia come libero professionista, sia nell’ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente”.

E ancora in tal senso si era espressa fin dal 2002 (ancor prima della legge 43/2006, quindi), la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, affermando che “ nel vigente ordinamento l’esercizio di una professione sanitaria, quale è anche, e senza ombra di dubbio alcuno, quella dell’infermiere, presuppone l’iscrizione al rispettivo (Albo o Collegio professionale), competente per territorio; e questo sia come libera professione che come lavoro dipendente nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (decisione C.C.E.P.S. n. 178/2001). In via specifica, si richiama altresì quanto previsto per i professionisti sanitari dipendenti dal S.S.N. all’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 761/1979, in combinato disposto con l’allegato 1- ruolo sanitario – tabella I – personale infermieristico”. Vi è, poi, il D.M. del Ministero della Sanità n. 739/1994, che all’art. 1 recita “E’ individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: l’infermiere è operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo è responsabile della assistenza generale infermieristica”. Da ultimo, si veda anche il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, con cui è stato approvato il “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del S.S.N.”, che all’art. 2, lett. d), fissa come requisito generale di ammissione ai concorsi ”… l’iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per l’esercizio professionale”. Alla luce di tale normativa la Commissione Centrale ravvisa l’obbligo del ricorrente di iscrizione al Collegio professionale, in costanza di attività infermieristica sia essa libero professionale che alle dipendenze di un’Azienda Ospedaliera. (decisione n. 84 del 13 dicembre 2002)”.

A quanto sopra si deve aggiungere una considerazione, che pare del tutto dirimente.

Il 15 di febbraio entrerà in vigore la cd. “Legge Lorenzin” (Legge 11 gennaio 2018, n. 3), il cui articolo 4, comma 1, così recita:

Art. 4.

Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:

Capo I

DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie). – 1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini …delle professioni infermieristiche…”

In forza di tale disposizione, il passaggio da Collegio ad Ordine dell’IPASVI deve ritenersi un fatto compiuto, non potendo che discenderne l’obbligatorietà dell’iscrizione per chiunque eserciti una professione infermieristica, tanto come libero professionista, quanto come dipendente pubblico.

Da ultimo: la valutazione fatta dalla Magistratura penale ha una valenza limitata all’ambito suo proprio, nel quale, dovendosi vagliare la configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione, viene certamente svolta una ricognizione della normativa vigente in materia; essa, però, è solamente uno degli elementi di cui il Giudice dovrà tenere conto, tenendo ben presente l’elemento soggettivo, vale a dire la consapevolezza dell’imputato di aver esercitato una professione cd. “protetta” in difetto del titolo.

Le pronunce penali in tema di esercizio abusivo della professione infermieristica hanno trattato dell’obbligo di iscrizione all’albo per i pubblici dipendenti solo incidenter tantum e non ci si potrà basare su di esse per affrontare la questione.

Esse, inoltre, sono superate dalla L. 3/2018, di cui si è illustrato il contenuto nella parte che qui interessa.

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