Sabato, 19 Maggio, 2012

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La persona nel fine vita

PRONUNCIAMENTO della Federazione Nazionale dei Collegi Infermieri
Gli infermieri da sempre e quotidianamente accompagnano l’assistito “nell’evoluzione terminale della malattia” e le persone a lui vicine “nel momento della perdita
e della elaborazione del lutto” attraverso modalità relazionali, atteggiamenti e gesti che vogliono accogliere, ascoltare, assistere, comunicare, lenire.
L’8 novembre 2009, il Consiglio nazionale della Federazione dei Collegi Infermieri, riunitosi in una seduta aperta anche ai rappresentanti delle Associazioni
infermieristiche italiane, dopo avere analizzato il testo della proposta di legge sulle “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di
dichiarazioni anticipate di trattamento”, anche in ragione del patrimonio esperienziale costruito accompagnando i propri assistiti nell’evoluzione terminale della
malattia e nel fine vita, fasi che sono per tutti, assistiti e professionisti, ad alta intensità relazionale, emozionale e spirituale
esprime il seguente PRONUNCIAMENTO
Durante l’evoluzione terminale della malattia e nel fine vita i rapporti tra l’assistito, le sue persone di riferimento, il medico, l’infermiere e l’équipe assistenziale
non possono essere rigidamente definiti da una legge potenzialmente fonte di dilemmi etici, difficoltà relazionali e criticità professionali, ma devono essere vissuti
e sviluppati secondo le norme dei Codici di deontologia professionale. Il Codice di deontologia professionale degli Infermieri italiani,
Per quanto attiene la relazione con la persona, recita :
art. 3 La responsabilità dell’infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e
della dignità dell’individuo.
art. 35 L’infermiere presta assistenza qualunque sia la condizione clinica e fino al termine della vita dell’assistito, riconoscendo l’importanza della palliazione e
del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale.
art. 36 L’infermiere tutela la volontà dell’assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la
concezione da lui espressa della qualità di vita.
art. 38 L’infermiere non attua e non partecipa a interventi finalizzati a provocare la morte, anche se la richiesta proviene dall’assistito.
Per quanto attiene l’informazione alla persona, recita :
art. 20 L’infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e
facilitarlo nell’esprimere le proprie scelte.
art. 24 L’infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando
la comunicazione alla sua capacità di comprendere.
art. 37 L’infermiere quando l’assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e
documentato.
Per quanto attiene la modalità di assistenza alla persona, recita :
art. 14 L’infermiere riconosce che l’interazione tra professionisti e l’integrazione interprofessionale sono modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito.
art. 27 L’infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione
degli strumenti informativi.
art. 39 L’infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento dell’assistito, in particolare nelle evoluzione terminale della malattia e nel momento della
perdita e della elaborazione del lutto.
I Presidenti dei Collegi provinciali IPASVI, riuniti in Consiglio nazionale e a nome degli oltre 377mila infermieri italiani che rappresentano, in ottemperanza
al proprio Codice di deontologia professionale,
si impegnano
- a rispettare le scelte dell’assistito anche quando non vi fosse la capacità di manifestarle, tenendo in conto quanto espresso in precedenza e documentato;
- a sostenere la palliazione e la lotta al dolore;
- a respingere l’accanimento terapeutico.
Affermano
- che l’alleanza tra l’assistito e l’intera équipe assistenziale acquista ancor più peculiare valore nell’evoluzione terminale della malattia e nella fase del fine
vita.
Ribadiscono
- che l’integrazione multi professionale è la modalità fondamentale per un’empatica risposta ai bisogni dell’assistito.
CHIEDONO
- che, qualora non vi fossero modifiche al testo della proposta di legge sulle “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di
dichiarazioni anticipate di trattamento”, sia data agli infermieri la possibilità di potersi richiamare a quanto previsto nell’art. 8 del loro Codice di deontologia
professionale che recita: “L’infermiere nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora
vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza,
facendosi garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita dell’assistito”.
Annalisa Silvestro
Presidente della Federazione Nazionale
Collegi IPASVI
“La persona nel fine vita”
Il Comitato Centrale della Federazione Nazionale Ipasvi e i Collegi Provinciali Ipasvi di: Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta,
Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi,
Cagliari, Caltanissetta, Campobasso-Isernia, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna,
Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, L’aquila, La Spezia, LatIna, Lecce, Lecco, Livorno,
Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano-Lodi, Modena, Napoli, Novara-Verbania, Nuoro, Oristano, Padova,
Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio
Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino,
Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo
 

Legge 29 novembre 2008 n.185: decreto anti-crisi

Richiamando le misure contenute nel Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185, meglio noto come il “decreto anti-crisi”, prevede all’articolo 16 comma 7 che i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello stato comunichino ai rispettivi Ordini o Collegi entro il 29 novembre 2009, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La PEC È un sistema di posta elettronica cui viene riconosciuto valore legale che permette di attestare l’invio e la ricezione dei documenti informatici. Il gestore, infatti, fornisce al mittente una ricevuta di accettazione che costituisce prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. Tale ricevuta dà al mittente prova che il suo messaggio di posta è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento esatto della consegna. La PEC assuma valore legale al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno o di un fax. La casella di posta elettronica certificata deve essere personale e NON appartenente all’azienda dove si svolge l'attività, (es ………@ausl.ra.it). Considerando che a tutt’oggi il Ministero della Funzione Pubblica non ha risposto positivamente alla richiesta delle Federazioni nazionali di prorogare tale scadenza, vi invitiamo a consultare sul sito CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione) www.cnipa.gov.it l’elenco pubblico dei gestori accreditati per la PEC a cui rivolgersi. Tale adempimento in quanto la PEC diverrà in futuro l’esclusivo mezzo di comunicazione tra l’utente e la pubblica amministrazione. Questo Collegio si riserva di fornire ogni ulteriore informazione non appena in possesso.

 

   

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