Mercoledì, 22 Febbraio, 2012

Libera Professione

L'ESERCIZIO AUTONOMO DELLA PROFESSIONE

L'infermiere, oltre a esercitare la professione in forma subordinata presso Enti Pubblici, Privati e/o Aziende , può svolgere l'attività in forma autonoma , associata, o in cooperativa. L'esercizio autonomo della professione si è sviluppato in epoca relativamente recente, in stretta connessione con la diffusione, anche in ambito infermieristico, della figura del lavoratore autonomo.
In realtà il riconoscimento della libera professione risale alla prima metà degli anni trenta del secolo scorso (Legge n.. 1265 del 1934 art. 100), tuttavia, solo con l'emanazione del Profilo Professionale D.M. 739/94 rafforzato dalla legge n. 42 del 1999, l'infermiere ha raggiunto l'autonomia che contraddistingue tutte le professioni intellettuali.

PERCHÉ SVOLGERE LA LIBERA PROFESSIONE?

Le motivazioni alla base di tale scelta possono essere diverse:

La crescente domanda di professionisti da parte dei cittadini privati che, sempre di più, acquistano una maggiore consapevolezza nel riconoscere il fatto che mantenere un buon stato di salute implica una qualità di vita migliore.

La diminuzione dei ricoveri ospedalieri,

La riduzione delle giornate di degenza,

L'aumento della popolazione anziana (portatrice di patologie croniche) che sceglie di curarsi rimanendo nel proprio domicilio,

L'aumento di cure domiciliari ai Pazienti oncologici e terminali,

Le cure complementari,

Prevenzione dei rischi professionali e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Maggiore autonomia professionale, gestionale e di programmazione

L'infermiere unico interlocutore tra paziente, famiglia, medico di base ed istituzioni

Rapporti professionali improntati sulla fiducia.

Inadeguato riconoscimento professionale nell'ambito delle strutture ospedaliere

Scarso livello di autonomia

Orari estenuanti

Burn-out

Impiego in attività improprie

Scarso riconoscimento economico.

Parallelamente all'autonomia vanno considerati i rischi e la responsabilità che sono garantiti principalmente dalle conoscenze e dalle competenze, e poi da una copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone e cose (RCT). Le conoscenze e competenze vanno sviluppate ulteriormente, oltre che da una preparazione cognitivo/professionale, da una abilità tecnica che potrà essere accresciuta e rafforzata con momenti di attività professionale presso strutture sanitarie.

Responsabilità giuridiche

Le responsabilità giuridiche dell'infermiere sono di natura:

penale

civile

deontologica

La responsabilità penale
riguarda le norme penali di rilevanza per la collettività.

La responsabilità civile riguarda il riconoscimento di un indennizzo di natura patrimoniale a chi abbia subito un danno.

La responsabilità deontologica
, concerne sia una responsabilità esterna (nei confronti del cliente e della categoria professionale Collegio di appartenenza) che una responsabilità interna (nei confronti dell'associazione di appartenenza es. studio associato. cooperativa).


NORMATIVE DI RIFERIMENTO

LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI PER L'ESERCIZIO AUTONOMO DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA APPROVATE DAL COMOITATI O CENTRALE IL E DAL CONSIGLIO NAZIONALED.M. N. 739/1994 PROFILO PROFESSONALE

LEGGE 26 FEBBRAIO 1999, N. 42 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI SANITARIE

CODICE DEONTOLOGICO

LEGGE 675/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE (TRATTAMENTO DATI SENSIBILI)

NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ SANITARIA E DI REPRESSIONE DELL'ESERCIZIO ABUSIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (Legge 5 febbraio 1992 n. 175 e successive modificazioni)

DECRETO LEGISLATIVO N.165 30 MARZO 2001 RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E LIBERA PROFESSIONE

DECRETO LEGISLATIVO N. 103 10 FEBBRAIO 1996 CASSA DI PREVIDENZA IPASVI

Titolo III cod. civ. dal Lavoro Autonomo:


Capo I disposizioni generali art. dal 2222 al 2228

Capo II delle professioni intellettuali art. dal 2229 al 2238

art.1176 cod. Civile diligenza nell'adempimento

art. 2043 cod. Civile risarcimento per fatto illecito

art. 2236 cod. Civile responsabilità del prestatore d'opera.

GLI OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE

Possedere la laurea in Infermieristica o Diploma professionale riconosciuti in base alla normativa 08/01/2001 n. 8;

l'iscrizione all'Albo Professionale
(obbligatoria ai sensi dell'art. 8 DLCPS 233/1946 e necessaria, ove previsto, al fine del godimento del regime di esenzione IVA di cui al DPR633/72);

l'acquisizione del numero di partita IVA;

la comunicazione al Collegio di inizio attività e copia certificazione di attribuzione partita IVA , in caso di Studio Associato e/o Cooperativa statuto e regolamento entro 30 giorni dall'avvio dell'attività (Legge 23 novembre 1939 art. 1 n. 1815) (stampato 1/A - 1/B e seguenti reperibili alla segreteria del Collegio);

iscrizione alla Cassa di Previdenza IPASVI
entro 60 giorni dall'avvio della attività;

pubblicità sanitaria
: non obbligatoria, qualora s'intenda avvalersi della stessa va inoltrata domanda al Collegio IPASVI (Legge 5 febbraio 1992 n. 175 e successive modifiche);

per apertura di ambulatorio o studio
inoltrare domanda nel Comune di apertura degli stessi.


MODALITA’ DI ESERCIZIO LIBERO PROFESSIONALE

IN FORMA INDIVIDUALE
L’infermiere notifica al Collegio ove è iscritto l’inizio dell’attività professionale entro 30 giorni trasmettendo:
scheda anagrafica aggiornata con indicazione del regime fiscale adottato;
copia certificato di attribuzione partita IVA (il cui codice deve essere 85.14B );
copia della domanda di iscrizione alla Cassa di Previdenza IPASVI, ove prevista;
recapito professionale ed indicazione dell’eventuale ambulatorio/studio.
Ogni variazione dei riferimenti sopra indicati o di natura fiscale vanno comunicati al Collegio entro 30 giorni. Nel caso in cui il professionista eserciti anche fuori dalla Provincia del Collegio di iscrizione deve notificare al Collegio della Provincia in cui andrà ad esercitare quanto segue:
l’avvio dell’attività libero professionale
il Collegio di iscrizione
di aver adempiuto obblighi suddetti.
Il Collegio procede alla verifica delle dichiarazioni ricevute.

IN FORMA ASSOCIATA
L’esercizio della libera professionale in forma associata viene svolto in conformità a quanto previsto dalla Legge 1815/39 e succ. modifiche. La denominazione di Studio Associato deve rispettare quanto previsto dalla legge sopraccitata. Sono vietati nomi di fantasia e si può utilizzare il termine “Studio associato”
Lo Studio Associato deve essere costituito esclusivamente da.
liberi professionisti iscritti al Collegio IPASVI;
da liberi professionisti iscritti in altri Albi relativi a professioni sanitarie le cui rispettive attività siano integrabili a quella infermieristica;
da liberi professionisti dell'area sanitaria e sociale il cui profilo professionale è previsto da decreti ministeriali .
Lo Studio Associato deve essere costituito almeno con scrittura privata registrata. Nell’atto costitutivo devono comparire:
i nomi degli associati
la denominazione dello Studio Associato
la sede e la durata
le norme per il recesso o l’esclusione degli associati
i criteri di ripartizione degli utili
le norme regolamentari fra associati, nei confronti dei clienti e nei confronti del Collegio.
Lo Studio Associato notifica al Collegio Provinciale la sua costituzione entro 30 giorni trasmettendo:
copia dell’atto costitutivo e dello statuto
copia del certificato di attribuzione della partita IVA
elenco degli infermieri associati con indicazione degli estremi di iscrizione all’Albo professionale e copia della domanda di iscrizione alla Cassa autonoma di previdenza
elenco degli altri professionisti associati.
Nel caso in cui lo studio associato eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una provincia diversa da quella del collegio presso cui è depositata la notifica di costituzione, è tenuto a dichiarare al Collegio della provincia presso cui esercita:
l’avvio della attività libero professionale;
il Collegio presso cui è notifica la costituzione;
di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 21.
Il Collegio procede alla verifica delle dichiarazioni ricevute.
Qualora l’atto costitutivo o lo statuto preveda la costituzione di un organo di amministrazione tutti gli associati devono disporre della documentazione dove sono determinati:
il numero dei componenti dell’organo di amministrazione;
i compiti di gestione e amministrazione delegati all’organo amministrativo e quelli riservati all’assemblea degli associati;
la durata in carica e le modalità di nomina/revoca dell’organo amministrativo;
le modalità di convocazione dell’assemblea degli associati;1
le modalità di ripartizione degli utili.

Qualora si verifichino situazioni lesive del decoro professionale il Collegio può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 8 comma 2 della legge 175/92 per promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi Albi provinciali al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.

Ogni eventuale variazione dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’elenco degli associati, nonché l’eventuale cessazione dell’attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

IN FORMA COOPERATIVA
L’Infermiere può esercitare la libera professione in forma associata tramite le Cooperative Sociali regolarmente costituite ai sensi della Legge 381/91 e 142/2001.

La presenza all'interno della cooperativa di altri professionisti o di figure di supporto all'assistenza infermieristica non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di un corretto esercizio professionale da parte dell'Infermiere.
La Cooperativa Sociale notifica al Collegio provinciale almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività infermieristica:

l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno ai sensi della legge 142/2001;
copia del certificato di attribuzione del Codice fiscale e Partita IVA;
l’elenco dei soci Infermieri;
il nominativo dell’Infermiere responsabile per l’area infermieristica
.
Nel caso in cui la cooperativa eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una Provincia diversa da quella del Collegio presso cui è depositata la notifica di costituzione, è tenuta a dichiarare al Collegio della Provincia presso cui esercita:

l’avvio dell’attività libero professionale;
il Collegio provinciale presso cui è stata notificata la costituzione della cooperativa;
di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 25.
Il Collegio procede alla verifica delle dichiarazioni ricevute.

Condizione imprescindibile affinché la Cooperativa venga inserita nell'elenco speciale dei liberi professionisti tenuto dal Collegio è la presenza nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale di almeno un iscritto al Collegio I.P.A.S.V.I. che assumerà il compito di responsabile dell’attività infermieristica e referente nei confronti del Collegio provinciale. Tutte le variazioni rispetto a questa figura dovranno essere tempestivamente comunicate al Collegio provinciale.
Le Cooperative Sociali dovranno rispettare in ogni caso le prescrizioni delle presenti linee guida comportamentali richiedendo il nullaosta al Collegio per ogni forma di pubblicità sanitaria diretta o indiretta ai sensi della legge 175/92 e successive modificazioni
Ogni eventuale variazione delle notifiche previste precedentemente, nonché l’eventuale cessazione dell’attività dovrà essere comunicata al Collegio provinciale ed accompagnata da copia degli estratti dei verbali assembleari.

IN FORMA DI SOCIETÀ FRA PROFESSIONISTI
Qualora vengano emanati i regolamenti attuativi relativi all'esercizio libero professionale nella forma di società tra professionisti si applicano le indicazioni delle presenti linee guida in quanto compatibili .

NORME ANTITRUST
In nessun caso la forma associata per l'esercizio della libera professione potrà riunire un numero di liberi professionisti tale da determinare situazioni di alterazione del principio della libera concorrenza.
L'applicazione delle tariffe professionali non dovrà comportare la creazione di cartelli tariffari o accordi collusivi.

INDICAZIONI FINALI
Le presenti indicazioni costituiscono impegno di comportamento al cui rispetto ed osservanza sono tenuti tutti gli Infermieri liberi professionisti e, per quanto a loro compete, tutti gli iscritti ai Collegi provinciali IPASVI.
Ogni Collegio provinciale provvede alla redazione ed alla pubblicazione dell’elenco degli Infermieri esercenti la libera professione in forma individuale ed associata.
Ai sensi dell’art. 12 del regolamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia, il Collegio trasmette entro il mese di gennaio di ciascun anno l’elenco di cui al comma precedente.
L’inosservanza delle indicazioni delle presenti linee guida comportamentali costituisce fatto disdicevole nell’esercizio della professione, perseguibile disciplinarmente ai sensi degli articoli 38 e seguenti del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 22.

IL SISTEMA PREVIDENZIALE
“ Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza IPASVI.”

La Cassa di Assistenza e Previdenza IPASVI istituita come Fondazione di diritto privato ai sensi dell’art.3, comma1,lettera D.Lgs. 10 febbraio 1996 n.103 ed è disciplinata dalle norme contenute nel citato decreto e dal Decreto 30 giugno1994, n.509 e dalle norme contenute nel Codice Civile in tema di Fondazioni.

La Cassa ha sede via lungo Tevere Dei Mellini, n. 27 00193 Roma. Call Center 06-36704400 con orario. Dalle ore 09.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì. Fax 06-36704490.
Web: www.previdenzaipasvi.it

Ogni infermiere che esercita la professione in forma autonoma , associata o in cooperativa ha l’obbligo di iscrizione alla Cassa entro 60 giorni dall’inizio attività su apposito stampato, reperibile presso il Collegio IPASVI o su internet.

La domanda di iscrizione va corredata dai seguenti documenti:

copia del certificato di attribuzione di Partita IVA

dichiarazione del legale rappresentante dello Studio Associato indicando la data di ingresso del professionista nello Studio oppure dichiarazione del committente indicante la data di inizio rapporto

dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa indicante la data di ingresso del professionista

certificato di iscrizione al collegio I.P.A.S.V.I.

codice fiscale

certificato di nascita,certificato di residenza

stato di famiglia

in caso di richiesta di riduzione per contestuale svolgimento di lavoro dipendente dichiarazione del datore di lavoro.

In luogo ai documenti di cui ai punti 1,2,3,4,5,6, è possibile presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall’interessato ai sensi della legge n.15 del4\11968 del D.P.R. n.403 20 \10 \1998.

La Cassa consente agli iscritti di usufruire dei trattamenti pensionistici minimi, ossia:

· assegno di invalidità (Modello INV, formato Microsoft Word)
· pensione di vecchiaia (Modello VEC, formato Microsoft Word)
· pensione ai superstiti (Modello SUP, formato Microsoft Word)

La Cassa può aggiungere ulteriori trattamenti assistenziali integrativi tra cui:

· indennità di maternità (Modello MAT, formato Microsoft Word)
· contribuzione volontaria (Modello CVO, formato Microsoft Word)
· reversibilità
· provvidenze straordinarie
· erogazioni a titolo assistenziale

La Cassa garantisce inoltre:

· una pensione di inabilità (Modello INA, formato Microsoft Word)
· la restituzione dei contributi (Modello RES, formato Microsoft Word)
· il rimborso dei contributi (Modello RIM, formato Microsoft Word)
· la riduzione dei contributi (Modello RID, formato Microsoft Word)
· una pensione di vecchiaia per chi abbia almeno 65 anni di età e 5 anni di anzianità contributiva
· una pensione di invalidità per chi abbia almeno 5 anni di pensione contributiva
· una pensione di reversibilità nel caso di decesso del professionista (in tal caso il professionista deve aver versato almeno 5 annualità contributive)
· una prestazione in capitale al compimento dei 65 anni, o immediata in caso di premorienza, qualora non sia stata maturata l'anzianità contributiva che dà diritto o alla pensione.

Gli iscritti alla Cassa - ad esclusione dei pensionati - devono corrispondere, ai sensi della legge 21/86 un contributo annuo in percentuale del reddito professionale netto prodotto l'anno precedente.
In caso di variazione delle informazioni trasmesse alla Cassa, è necessario compilare e trasmettere alla Cassa il Modello VAR, disponibile nel sito della Cassain in formato Microsoft Word.

La cessazione dell'attività

In caso di cessazione dell'attività è necessario presentarne dichiarazione, entro 30 giorni dalla data di emissione dell'ultima fattura, attraverso la compilazione del modello:

AA9/6 per le ditte individuali.

AA7/6 per le attività svolte in forma societaria.

Per le società di capitali è inoltre necessario presentare il decreto di cancellazione emesso dal Tribunale.

 

 

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