Approvato dal Comitato centrale della Federazione con deliberazione n.1/09 del 10 gennaio
2009 e dal Consiglio nazionale dei Collegi Ipasvi riunito a Roma nella seduta del 17 gennaio
2009
Capo I
Articolo 1
L'infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica.
Articolo 2
L'assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività. Si realizza
attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-
scientifica, gestionale, relazionale ed educativa.
Articolo 3
La responsabilità dell'infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della
persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo.
Articolo 4
L'infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori
etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona.
Articolo 5
Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è condizione
essenziale per l'esercizio della professione infermieristica.
Articolo 6
L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della
collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione.
Capo II
Articolo 7
L’infermiere orienta la sua azione al bene dell'assistito di cui attiva le risorse sostenendolo nel
raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare, quando vi sia disabilità,
svantaggio, fragilità.
Articolo 8
L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la
soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto
con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza,
facendosi garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita dell’assistito.
Articolo 9
L’infermiere, nell'agire professionale, si impegna ad operare con prudenza al fine di non
nuocere.
Articolo 10
L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso ottimale delle
risorse disponibili.
Capo III
Articolo 11
L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze
attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca. Progetta,
svolge e partecipa ad attività di formazione. Promuove, attiva e partecipa alla ricerca e cura la
diffusione dei risultati.
Articolo 12
L’infermiere riconosce il valore della ricerca, della sperimentazione clinica e assistenziale per
l’evoluzione delle conoscenze e per i benefici sull’assistito.
Articolo 13
L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza e ricorre, se
necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza
ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.
Articolo 14
L’infermiere riconosce che l’interazione fra professionisti e l'integrazione interprofessionale
sono modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito.
Articolo 15
L’infermiere chiede formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha
esperienza.
Articolo 16
L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana e
promuove il ricorso alla consulenza etica, anche al fine di contribuire all’approfondimento della
riflessione bioetica.
Articolo 17
L’infermiere, nell'agire professionale è libero da condizionamenti derivanti da pressioni o
interessi di assistiti, familiari,altri operatori, imprese, associazioni, organismi.
Articolo 18
L'infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza, presta soccorso e si attiva per garantire
l'assistenza necessaria. In caso di calamità si mette a disposizione dell'autorità competente.
Capo IV
Articolo 19
L'infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valore della culturadella salute e della
tutela ambientale, anche attraverso l’informazione e l'educazione. A tal fine attiva e sostiene la
rete di rapporti tra servizi e operatori.
Articolo 20
L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche
al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell’esprimere le proprie scelte.
Articolo 21
L'infermiere, rispettandole indicazioni espresse dall'assistito, ne favorisce i rapporti con la
comunità e le persone per lui significative, coinvolgendole nel piano di assistenza. Tiene conto
della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa correlati.
Articolo 22
L’infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze che questo ha sul
percorso assistenziale e sulla relazione con l’assistito.
Articolo 23
L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multiprofessionale e si adopera
affinché l’assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.
Articolo 24
L'infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale
in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità
di comprendere.
Articolo 25
L’infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà dell’assistito di non essere informatosul
suo stato di salute, purché la mancata informazione non sia di pericolo per sé o per gli altri.
Articolo 26
L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all’assistito. Nella
raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza.
Articolo 27
L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una
rete di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi.
Articolo 28
L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima
convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con l'assistito.
Articolo 29
L'infermiere concorre a promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell'assistito e dei
familiari e lo sviluppo della cultura dell’imparare dall’errore. Partecipa alle iniziative per la
gestione del rischio clinico.
Articolo 30
L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, sostenuto da
prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali.
Articolo 31
L'infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l'opinione del minore rispetto alle
scelte assistenziali, diagnostico-terapeutiche e sperimentali, tenuto conto dell'età e del suo grado
di maturità.
Articolo 32
L'infermiere si impegna a promuovere la tutela degli assistiti che si trovano in condizioni che ne
limitano lo sviluppo o l'espressione, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro
bisogni.
Articolo 33
L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell’assistito mette in opera tutti i
mezzi per proteggerlo, segnalando le circostanze, ove necessario, all'autorità competente.
Articolo 34
L'infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore e alleviare la sofferenza. Si adopera
affinché l’assistito riceva tutti i trattamenti necessari.
Articolo 35
L'infermiere presta assistenza qualunque sia la condizione clinica e fino al termine della vita
all’assistito, riconoscendo l'importanza della palliazione e del conforto ambientale, fisico,
psicologico, relazionale, spirituale.
Articolo 36
L'infermiere tutela la volontà dell’assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano
proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della
qualità di vita.
Articolo 37
L’infermiere, quando l’assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di
quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato.
Articolo 38
L'infermiere non attua e non partecipa a interventi finalizzati a provocare la morte, anche se la
richiesta proviene dall'assistito.
Articolo 39
L'infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento dell’assistito, in particolare nella
evoluzione terminale della malattia e nel momento della perdita e della elaborazione del lutto.
Articolo 40
L'infermiere favorisce l’informazione e l’educazione sulla donazione di sangue, tessuti ed organi
quale atto di solidarietà e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere.
Capo V
Articolo 41
L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori di cui riconosce e valorizza lo specifico
apporto all'interno dell'équipe.
Articolo 42
L'infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto
e alla solidarietà.
Articolo 43
L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale ogni abuso o comportamento dei colleghi
contrario alla deontologia.
Articolo 44
L'infermiere tutela il decoro personale ed il proprio nome. Salvaguarda il prestigio della
professione ed esercita con onestà l’attività professionale.
Articolo 45
L’infermiere agisce con lealtà nei confronti dei colleghi e degli altri operatori.
Articolo 46
L’infermiere si ispira a trasparenza e veridicità nei messaggi pubblicitari, nel rispetto delle
indicazioni del Collegio professionale.
Capo VI
Articolo 47
L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo
sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l'utilizzo
equo ed appropriato delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.
Articolo 48
L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne
comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui opera o a cui afferisce il
proprio assistito.
Articolo 49
L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che
possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione,
documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi
sistematicamente il suo mandato professionale.
Articolo 50
L'infermiere, a tutela della salute della persona, segnala al proprio Collegio professionale le
situazioni che possono configurare l’esercizio abusivo della professione infermieristica.
Articolo 51
L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale le situazioni in cui sussistono circostanze
o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure e dell’assistenza o il decoro
dell'esercizio professionale.
Disposizioni finali
Le norme deontologiche contenute nel presente Codice sono vincolanti; la loro inosservanza è
sanzionata dal Collegio professionale.
I Collegi professionali si rendono garanti della qualificazione dei professionisti e della
competenza da loro acquisita e sviluppata.
CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA 27 febbraio 1999
IL PATTO INFERMIERE - CITTADINO 12 maggio 1996
Io infermiere mi impegno nei tuoi confronti a:
PRESENTARMI al nostro primo incontro, spiegarti chi sono e cosa possa fare per te.
SAPERE chi sei, riconoscerti, chiamarti per nome e cognome.
FARMI RICONOSCERE attraverso la divisa e il cartellino di riconoscimento.
DARTI RISPOSTE chiare e comprensibili o indirizzarti alle persone e agli organi competenti.
FORNIRTI INFORMAZIONI utili a rendere più agevole il tuo contatto con l'insieme dei servizi sanitari.
GARANTIRTI le migliori condizioni igieniche e ambientali
FAVORIRTI nel mantenere le tue relazioni sociali e familiari.
RISPETTARE il tuo tempo e le tue abitudini.
AIUTARTI ad affrontare in modo equilibrato e dignitoso la tua giornata supportandoti nei gesti quotidiani di
mangiare, lavarsi, muoversi, dormire, quando non sei in grado di farlo da solo.
INDIVIDUARE i tuoi bisogni di assistenza, condividerli con te, proporti le possibili soluzioni, operare
insieme per risolvere i problemi.
INSEGNARTI quali sono i comportamenti più adeguati per ottimizzare il tuo stato di salute nel rispetto delle
tue scelte e stile di vita.
GARANTIRTI competenza, abilità e umanità nello svolgimento delle tue prestazioni assistenziali.
RISPETTARE la tua dignità, le tue insicurezze e garantirti la riservatezza.
ASCOLTARTI con attenzione e disponibilità quando hai bisogno.
STARTI VICINO quando soffri, quando hai paura, quando la medicina e la tecnica non bastano.
PROMUOVERE e partecipare ad iniziative atte a migliorare le risposte assistenziali infermieristiche
all'interno dell'organizzazione.
SEGNALARE agli organi e figure competenti le situazioni che ti possono causare danni e disagi.
TESTO DEL CODICE DEONTOLOGICO
Approvato dal Comitato Centrale e presentato al Consiglio Nazionale il 27 febbraio 1999.
1. Premessa
L'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma abilitante e dell'iscrizione all'Albo
professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica.
L'assistenza infermieristica è servizio alla persona ed alla collettività. L'assistenza infermieristica si
realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di natura tecnica, relazionale e
educativa.
La responsabilità dell'infermiere consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel rispetto della
vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo.
Il Codice deontologico guida l'infermiere nello sviluppo della identità professionale e nell'assunzione
di un comportamento eticamente responsabile. E' uno strumento che informa il cittadino sui
comportamenti che può attendersi dall'infermiere.
L'infermiere, con la partecipazione ai propri organismi di rappresentanza, manifesta l'appartenenza al
gruppo professionale, l'accettazione dei valori contenuti nel Codice deontologico e l'impegno a
viverli nel quotidiano.
2. Principi etici della professione
Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è condizione
essenziale per l'assunzione della responsabilità delle cure infermieristiche.
L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale dell'individuo e interesse della collettività e
si impegna a tutelarlo con attività di prevenzione, cura e riabilitazione.
L'infermiere riconosce che tutte le persone hanno diritto ad uguale considerazione e rispetto e le
assiste le persone indipendentemente dall'età, dalla condizione sociale ed economica, dalle cause di
malattia.
L'infermiere agisce tenendo conto dei valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della cultura, etnia,
sesso dell'individuo.
Nel caso di conflitti determinati da profonde diversità etiche, l'infermiere si impegna a trovare la
soluzione attraverso il dialogo. In presenza di volontà profondamente in contrasto con i principi etici
della professione e con la coscienza personale, si avvale del diritto all'obiezione di coscienza.
Nell'agire professionale, l'infermiere si impegna a non nuocere, orienta la sua azione all'autonomia e
al bene dell'assistito, di cui attiva le risorse anche quando questi si trova in condizioni di disabilità o
svantaggio.
L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso ottimale delle
risorse. In carenza delle stesse, individua le priorità sulla base di criteri condivisi dalla comunità
professionale.
3. Norme generali
L'infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione permanente, la riflessione
critica sull'esperienza e la ricerca, al fine di migliorare la sua competenza.
L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate ed aggiornate, così da garantire alla
persona le cure e l'assistenza più efficaci.
L'infermiere partecipa alla formazione professionale, promuove ed attiva la ricerca, cura la
diffusione dei risultati, al fine di migliorare l'assistenza infermieristica.
L'infermiere assume responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e ricorre, se
necessario, all'intervento o alla consulenza di esperti. Riconosce che l'integrazione è la migliore
possibilità di far fronte ai problemi dell'assistito; riconosce altresì l'importanza di prestare
consulenza, ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.
L'infermiere riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e declina la responsabilità
quando ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il diritto ed il dovere di richiedere formazione e/
o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza; si astiene dal ricorrere a
sperimentazioni prive di guida che possono costruire rischio per la persona.
L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana, e ricorre, se
necessario , alla consulenza professionale e istituzionale, contribuendo così al continuo divenire
della riflessione etica.
L'agire professionale non deve essere condizionato da pressioni o interessi personali provenienti da
persone assistite, altri operatori, imprese, associazioni, organismi. In caso di conflitto devono
prevalere gli interessi dell'assistito.
L'infermiere non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche per conseguire vantaggi per sé od
altri.
L'infermiere può svolgere forme di volontariato con modalità conformi alla normativa vigente: egli è
libero di prestare gratuitamente la sua opera, sempre che questa avvenga occasionalmente.
L'infermiere, in situazioni di emergenza, è tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi tempestivamente
per garantire l'assistenza necessaria: In caso di calamità, si mette a disposizione dell'autorità
competente.
4. Rapporti con la persona assistita
L'infermiere promuove, attraverso l'educazione sanitaria, stili di vita sani e la diffusione di una
cultura della salute; a tal fine attiva e mantiene la rete dei rapporti tra servizi e operatori.
L'infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali,
anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire all'assistito di esprimere le
proprie scelte.
L'infermiere rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne facilita i rapporti con la comunità e
le persone per lui significative,che coinvolge nel piano di cura.
L'infermiere ha il dovere di essere informato sul progetto diagnostico-terapeutico, per le influenze
che questo ha sul piano di assistenza e la relazione con la persona.
L'infermiere, nell'aiutare e sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le informazioni
relative al piano di assistenza ed adegua il livello di comunicazione alla capacità del paziente di
comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di informazioni globali, e non solo cliniche e
ne riconosce il diritto alla scelta di non essere informato.
L'infermiere assicura e tutela la riservatezza delle informazioni relative alla persona. Nella raccolta,
nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è pertinente all'assistenza.
L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche attraverso l'efficace gestione degli strumenti
informativi.
L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima
convinzione e come risposta concreta alla fiducia che l'assistito ripone in lui.
L'infermiere promuove in ogni contesto assistenziale le migliori condizioni possibili di sicurezza
psico-fisica dell'assistito e dei familiari.
L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione fisica e farmacologica sia evento
straordinario e motivato, e non metodica abituale di accudimento. Considera la contenzione una
scelta condivisibile quando vi si configuri l'interesse della persona e inaccettabile quando sia una
implicita risposta alle necessità istituzionali.
L'infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l'opinione del minore rispetto alle scelte
terapeutiche, in relazione all'età e al suo grado di maturità.
L'infermiere si impegna a promuovere la tutela delle persone in condizioni che ne limitano lo
sviluppo o l'espressione di sé, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni.
L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico della persona, deve mettere in opera tutti
i mezzi per proteggerla, ed allertare, ove necessario, l'autorità competente.
L'infermiere si attiva per alleviare i sintomi, in particolare quelli prevedibili. Si impegna a ricorrere
all'uso di placebo solo per casi attentamente valutati e su specifica indicazione medica.
L'infermiere assiste la persona, qualunque sia la sua condizione clinica e fino al termine della vita,
riconoscendo l'importanza del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale.
L'infermiere tutela il diritto a porre dei limiti ad eccessi diagnostici e terapeutici non coerenti con la
concezione di qualità della vita dell'assistito.
L'infermiere sostiene i familiari dell'assistito, in particolare nel momento della perdita e nella
elaborazione del lutto.
L'infermiere non partecipa a trattamenti finalizzati a provocare la morte dell'assistito, sia che la
richiesta provenga dall'interessato, dai familiari o da altri.
L'infermiere considera la donazione di sangue, tessuti ed organi un'espressione di solidarietà. Si
adopera per favorire informazione e sostegno alle persone coinvolte nel donare e ricevere.
5. Rapporti professionali con colleghi ed altri operatori
L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta il loro specifico
apporto all'interno dell'equipe.
Nell'ambito delle proprie conoscenze, esperienze e ruolo professionale contribuisce allo sviluppo
delle competenze assistenziali.
L'infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e
alla solidarietà. Si adopera affinché la diversità di opinione non ostacoli il progetto di cura.
L'infermiere ha il dovere di autovalutarsi e di sottoporre il proprio operato a verifica, anche ai fini
dello sviluppo professionale
Nell'esercizio autonomo della professione l'infermiere si attiene alle norme di comportamento
emanate dai Collegi IPASVI.
L'infermiere tutela il decoro del proprio nome e qualifica professionale anche attraverso il rispetto
delle norme che regolano la pubblicità sanitaria.
L'infermiere è tenuto a segnalare al Collegio ogni abuso o comportamento contrario alla deontologia,
attuato dai colleghi
6. Rapporti con le istituzioni
L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce a determinare le politiche e lo sviluppo
del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l'equo utilizzo delle
risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.
L'infermiere compensa le carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato alla
cooperazione, nell'interesse dei cittadini e dell'istituzione. L'infermiere ha il dovere di opporsi alla
compensazione quando vengano a mancare i caratteri della eccezionalità o venga pregiudicato il suo
prioritario mandato professionale.
L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne
comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più favorevole.
L'infermiere riferisce a persona competente e all'autorità professionale qualsiasi circostanza che
possa pregiudicare l'assistenza infermieristica o la qualità delle cure, con particolare riguardo agli
effetti sulla persona.
L'infermiere ha il diritto e il dovere di segnalare al Collegio le situazioni in cui sussistono
circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure o il decoro dell'esercizio
professionale.
7. Disposizioni finali
Le norme deontologiche contenute nel presente codice sono vincolanti: la loro inosservanza è
punibile con sanzioni da parte del Collegio professionale.
I Collegi Ipasvi si rendono garanti, nei confronti della persona e della collettività, della
qualificazione dei singoli professionisti e della competenza acquisita e mantenuta.
SUPERATO
IL VECCHIO CODICE DEONTOLOGICO
Documento approvato dalla Federazione Nazionale Ipasvi nel 1978
Premessa
L'infermiere svolge una professione al servizio della salute e della vita. E' chiamato non solo ad assicurare
una qualificata assistenza infermieristica, ma anche a dare risposte professionali sempre nuove per favorire,
con la collaborazione di tutto il personale sanitario, il progresso della salute nel Paese.
La professione dell'infermiere, nella sua dimensione umana, sociale e tecnica, potrà essere meglio
interpretata e vissuta, se costantemente ispirata ad alcune precise norme comuni.
La dimensione umana
L'infermiere è al servizio della vita dell'uomo; lo aiuta ad amare la vita, a superare la malattia, a sopportare la
sofferenza e ad affrontare l'idea della morte.
L'infermiere rispetta la libertà, la religione,l'ideologia, la razza, la condizione sociale della persona.
L'infermiere rispetta il segreto professionale non soltanto per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e
come risposta concreta alla fiducia che l'assistito ripone in lui.
L'infermiere promuove la salute del singolo e della collettività operando contemporaneamente per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione.
I rapporti sociali
L'infermiere facilita, nelle dovute forme, i rapporti umani e sociali dell'assistito (con la famiglia, il suo
ambiente di lavoro, la comunità cui appartiene) al fine di stimolare le sue capacità personali, i suoi interessi
culturali, il suo produttivo inserimento nel mondo del lavoro.
L'infermiere, nella sua autonoma responsabilità e nel rispetto delle diverse competenze, collabora
attivamente con i medici e con gli altri operaotri socio-sanitari per la migliore tutela della salute dei cittadini,
sia nella programmazione e nel funzionamento delle strutture, sia nella gestione democratica dei servizi,
tenendo sempre presenti i bisogni reali della popolazione nell'ambito del territorio.
L'infermiere, nel pieno rispetto dei diritti del malato, si avvale dei propri diritti sindacali per contribuire ad
instaurare, o mantenere, condizioni di lavoro equo sul piano sociale ed economico.
L'infermiere contribuisce, con un comportamento corretto, a tutelare la dignità e il prestigio della
professione.
L'impiego tecnico - operativo
L'infermiere ha il dovere di qualificare e aggiornare la sua formazione in rapporto allo sviluppo scientifico-
tecnologico e dalle nuove esigenze derivanti dal progresso sociale. Egli si impegna a partecipare alle attività
di educazione ricorrente e a sostenerne collegialmente il diritto.
L'infermiere non abbandona mai il posto di lavoro senza avere la certezza della sostituzione.
Ha il dovere di prestare la sua opera professionale nei casi di emergenza. In caso di calamità pubblica è
tenuto a mettersi a disposizione dell'Autorità competente.
L'infermiere afferma e difende il suo diritto all'obiezione di coscienza di fronte alla richiesta di particolari
interventi contrastanti i contenuti etici della sua professione.
L'infermiere, iscrivendosi all'Albo, manifesta la sua volontà di partecipare attivamente e collegialmente non
solo alla difesa della professione, ma anche al suo sviluppo culturale e sociale, in spirito di servizio alla
persona e alla comunità.
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News
L’emissione del francobollo avviene a 100 anni dalla morte di colei che è considerata la fondatrice dell’Infermieristica moderna: Florence Nightingale, venuta a mancare nel 1910. Con la "Signora della lampada", che si distinse nel soccorso ai militari feriti nella Guerra di Crimea, l'assistenza infermieristica si colloca a pieno titolo nel processo di evoluzione scientifica e sociale che... Leggi tutto...
Oggetto: Comunicazione Vincitori Concorso “Daina Vincenzotto”
La Commissione Valutatrice Lavori del Concorso “Daiana Vincenzotto” espletate le procedure di valutazione dei Lavori presentati, con proroga di termine ultimo di valutazione lavori al 05.12.2011,
Comunica:
che i Lavori presentati a questo Concorso sono stati in numero di tre e che gli stessi sono stati tutti ammessi a valutazione in quanto... Leggi tutto...
Oggetto: Comunicazione Vincitori Concorso “Daina Vincenzotto”
La Commissione Valutatrice Lavori del Concorso “Daiana Vincenzotto” espletate le procedure di valutazione dei Lavori presentati, con proroga di termine ultimo di valutazione lavori al 05.12.2011,
Comunica:
che i Lavori presentati a questo Concorso sono stati in numero di tre e che gli stessi sono stati tutti ammessi a valutazione in quanto... Leggi tutto...
In qualità di rappresentanti dei 10mila infermieri del Friuli Venezia Giulia, portiamo a pubblica conoscenza la preoccupazione dei Collegi Infermieri Ipasvi di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine in merito alla futura programmazione sanitaria regionale.
Gli operatori sanitari si trovano ogni giorno più in difficoltà a rispondere agli emergenti bisogni della popolazione, una popolazione sempre più povera che non riesce più a far fronte ai problemi quotidiani.
Nei documenti... Leggi tutto...
Si comunica che in ottemperanza al D.L.C.P.S. 13.9.46 n. 233, al D.P.R. 5.4.50 n. 221 e successive modificazioni, consultato il regolamento interno del Collegio, è indetta l’Assemblea Ordinaria per le elezioni presso la sede del Collegio Provinciale IPASVI di Pordenone. Prima convocazione, con il seguente calendario per le operazioni di voto 02 – 03 – 04 dicembre 2011, dalle ore 23.00 alle ore 24.00.
SECONDA... Leggi tutto...